Oltre ai 500 euro versati a settembre come pagamento a forfait dei contributi del secondo trimestre 2009, infatti, i datori di lavoro sono obbligati anche al versamento del terzo e quarto trimestre 2009 (importo minimo di 345,8 euro per il terzo trimestre per chi ha dichiarato 20 ore di lavoro e di 349,79 euro nel quarto trimestre, perché un festivo cade di domenica). Il versamento dei contributi relativi al terzo e al quarto trimestre 2009, però, non deve essere considerato come accettazione dell'istanza, che può essere comunque respinta dallo sportello. È quanto risulta dal messaggio n. 30264 del 29 dicembre 2009 dell'Inps (si veda anche «Il Sole 24Ore» del 31 dicembre) - reso noto due giorni fa - nel quale l'Istituto precisa che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, in base a quanto disposto dall'articolo 2126 del Codice civile sulle prestazioni di fatto. «Sono contributi dovuti per il lavoro realmente svolto - spiega Teresa Benvenuto, segretario nazionale Assindatcolf, l'associazione sindacale dei datori di lavoro domestico aderente a Confedilizia - che non vengono restituiti in caso di bocciatura della domanda di emersione. Se, per esempio, la pratica viene respinta perché la badante ha un provvedimento di espulsione - prosegue Benvenuto - quest'ultima non potrà essere regolarizzata e dovrà lasciare l'Italia senza poter beneficiare, in futuro, dei contributi relativi al lavoro realmente svolto». La richiesta di versamento dei contributi anche da parte dei datori che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli – si legge nel messaggio Inps – è una scelta fatta per «evitare il versamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno». Per il pagamento i datori di lavoro dovranno utilizzare i bollettini precompilati inviati dall'Inps: in totale sono 181.869 i bollettini in arrivo nelle case di chi ha regolarizzato un lavoratore domestico grazie alla legge 102/2009. In realtà, quindi, non tutti i 300mila datori che hanno presentato domanda stanno ricevendo i bollettini: tra tutte le istanze pervenute al ministero dell'Interno attraverso il sito internet sono state infatti scartate, in una prima fase, quelle in cui sono presenti più di tre denunce per un unico datore di lavoro e tutte quelle per le quali l'importo forfettario versato con il modello F24 è diverso dai 500 euro richiesti. Nella seconda fase sono state poi abbinate le istanze ai modelli F24: «Tale abbinamento - chiarisce l'Inps nel messaggio - è stato possibile soltanto quando c'è stata perfetta corrispondenza tra i dati presenti sui due modelli sia per il codice fiscale del datore di lavoro che per gli estremi del documento del lavoratore». Questa lavorazione ha fornito un totale di 190.072 abbinamenti tra versamento effettuato e domanda presentata. L'elaborazione ha, infine, scartato tutte le domande per le quali il rapporto di lavoro risultava già regolarizzato e registrato. L'Inps, quindi, ha inviato 181.869 bollettini precompilati relativi alle pratiche non ancora concluse ma formalmente corrette, i cui requisiti saranno verificati dallo sportello unico all'atto della convocazione. «Nei bollettini - commenta Benvenuto - viene indicato un codice rapporto di lavoro provvisorio ed è stata fissata per tutti una data di assunzione convenzionale (il 1° aprile 2009). Per quanto riguarda l'entità dei contributi relativi al terzo e al quarto trimestre 2009, l'Inps ha fatto il calcolo sulla base delle ore dichiarate nella domanda di emersione, mentre la retribuzione è stata determinata sulla base dei minimi retributivi fissati dalla commissione nazionale». Se la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate sono maggiori di quelle prese a riferimento, il datore potrà utilizzare i bollettini in bianco allegati a quelli precompilati. Non tutti i datori, però, hanno già ricevuto i bollettini. La scadenza dell'11 gennaio (si veda il «Sole 24Ore» del 4 gennaio), secondo il segretario Assindatcolf, non è tassativa: «I datori hanno 30 giorni a partire dalla data di ricezione dei bollettini Inps per versare gli importi dovuti». 10 gennaio 2010 Fonte: www.ilsole24ore.com |