BADANTI CONTRO PENSIONATI E LITIGA ANCHE IL SINDACATO
Le badanti straniere accusano gli anziani di non rispettare il contratto, di non versare i contributi. Gli anziani accusano le badanti di mentire, di approfittarsene. In mezzo c' è il sindacato, che difende le lavoratrici dell' Est e fa arrabbiare i nonni, spesso iscritti da decenni, fedelissimi della Cgil come succede a tanti in Emilia. E che non vogliono passare per padroncini sfruttatori. Una storia raccontata dalle lettere di protesta degli iscritti arrivate alla Cgil di Bologna, che segue cinquecento badanti l' anno contro gli anziani e le loro famiglie. Gli anziani con tessera della Cgil in tasca da una vita non ci stanno a passare come nemici: «Ma perché il mio sindacato crede alla badante e non crede a me che l' ho assunta? Io le ho dato il giusto. Perché mi considera uno sfruttatore?».
C' è una guerra tra le badanti dell' Est e gli anziani. Anche dentro il sindacato, dove dall' oggi al domani un iscritto costretto ad assumere una badante dell' Est si trova sul banco degli imputati, anzi peggio: su quello dei «datori di lavoro» o «padroni». ll problema scoppia quasi sempre quando muore la persona da assistere. Il contratto si interrompe e le badanti si rivolgono al sindacato per rivendicare i loro diritti contro la famiglia che le aveva assunte, magari in nero, magari quando erano ancora clandestine. Chiedono il conto di ore non pagate, ferie e festività non godute, Tfr, contributi non versati. Il sindacato gira il conto ai «datori di lavoro», che però sono spesso pensionati con scarsi mezzi che pensano di aver dato alle "assistenti familiari" anche troppo. Magari è vero, ma nessuno lo può dimostrare. La pratica si definisce con una conciliazione al sindacato o alla Direzione del Lavoro. Siccome non ci sono prove certe, alle badanti viene riconosciuto il 50 per cento delle pretese. Ma il tutto avviene tra le proteste. «I pensionati iscritti al nostro sindacato si sentono traditi», ammette Ramona Campari, che l' anno scorso ha siglato per la Cgil il contratto nazionale della badanti. «Ma per quanto sia difficile considerare un anziano costretto ad assumere assistenti straniere una nostra controparte, è altrettanto vero che le straniere dobbiamo ascoltarle e aiutarle. Sono lavoratrici come tutte le altre». Un nodo difficile da sciogliere «perché non si sa a chi credere, chi può dire chi ha ragione?», ribatte Bruno Pizzica, capo della nutrita pattuglia degli iscritti pensionati tra i quali si diffonde il malumore. Scrive Giacomo Bollini, un vecchio iscritto che aveva assunto una badante ucraina per assistere i genitori, entrambi deceduti: «Dopo il lutto, questa signora è andata alla Cgil e mi è arrivato a casa un foglio con i soldi che le spetterebbero secondo la sua versione. Poi con quello è andata da un avvocato: chiunque può andare alla Cgil, dichiarare il falso e senza testimoni richiedere ingenti somme di denaro? E così che la Cgil tutela i nostri diritti?». Sono lettere del genere che mettono in crisi il ruolo del sindacato chiamato a tutelare contemporaneamente due gruppi in conflitto tra loro. Tempo fa, dopo una letteraccia simile, il segretario Pizzica scrisse un invito interno ai compagni «a rispettare questi iscritti che non sono solo datori di lavoro, non sono solo persone, ma parti integranti della nostra stessa storia». Su un punto sembrano però tutti d' accordo: «Così non può continuare, questa situazione è destinata a diventare ingovernabile». Lo sostiene anche il segretario generale della Camera del Lavoro di Bologna Cesare Melloni: «È la Bossi-Fini ad aver creato questa situazione, bisogna ricreare le condizioni di un welfare moderno in cui il pubblico si deve fare carico di garantire questi delicati rapporti tra le famiglie che hanno bisogno e le donne straniere».
Fonte: Repubblica.it
-----------------------------
LE SANZIONI PER IL LAVORO NERO DI COLF E BADANTI
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all'impiego di colf e badanti a nero ha stabilito una serie di multe salatissime, anche a cinque zeri:
Le sanzioni amministrative
Se non si comunica l’assunzione al Centro per l’impiego
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione. Questa sanzione amministrativa può essere cumulata con la sanzione prevista per mancata iscrizione all’Inps e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
Se non si iscrive il lavoratore domestico all’Inps
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere il lavoratore domestico all’Inps, che ne gestisce la posizione assicurativa. In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero. Le sanzioni civili
Se non si pagano i contributi
Nel caso di “lavoro nero” (lavoratore assunto senza Comunicazione al Centro per l’impiego e senza iscrizione all’Inps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con n massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro. Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.
Se si pagano i contributi in ritardo
Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 9,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre. Le sanzioni penali Ovviamente non termina qui. Infatti, se il rapporto di lavoro è instaurato con straniero privo di permesso di soggiorno, a queste salatissime sanzioni si aggiungerà l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
-----------------------------
SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE, SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
Per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è' prevista una detrazione di importo massimo di Euro 2.100,00. Può essere usufruita se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle. Si tratta di un'opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all'agevolazione e inoltre permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni. Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica. Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia. Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento. Pe quanto riguarda le spese mediche e di assistenza specifica il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti. Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati. I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità. Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore. Coloro che beneficeranno della detrazione non coincideranno con la platea dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento. Al contrario, la circolare n. 2/2005 dell’Agenzia delle entrate stabilisce al proposito dell’applicabilità della detrazione che sarà cura del medico attestare la condizione con una certificazione ad hoc. Questa soluzione individua quindi una platea di beneficiari potenzialmente molto più ampia di quella, già vasta (circa un milione di persone), dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
-----------------------------
AIUTI AGLI ANZIANI PREVISTI DALLA FINANZIARIA 2008
Alcune delle novità a favore degli anziani, contenute nella legge finanziaria 2008, la manovra economica approvata in via definitiva il 21 dicembre 2007, riguardano le agevolazioni sugli affitti, esenzione canone Rai, più risorse per la non autosufficienza. Eccole nello specifico
Detrazioni Irpef sugli affitti Gli inquilini a basso reddito possono beneficiare di detrazioni fiscali sull’affitto della casa. Devono tuttavia possedere un contratto di locazione regolarmente registrato, da indicare nella dichiarazione dei redditi o da comunicare al sostituto d’imposta, cioè i soggetti come datore di lavoro o ente di previdenza che per legge sostituiscono in tutto o in parte il contribuente nei rapporti col fisco, trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni.
Ecco le detrazioni Irpef - 300 euro all’anno per gli inquilini con reddito fino a 15.494 euro all’anno - 150 euro all’anno per i contribuenti con reddito tra 15.494 e 30.987 euro all’anno Bonus incapienti Si tratta di un sostegno di 150 euro, erogato una tantum, cioè una sola volta, ai contribuenti la cui imposta netta Irpef nel 2006 è stata pari a zero: il bonus è destinato anche a ciascun componente del nucleo familiare ed opera sotto forma di detrazione fiscale. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ottenere l’agevolazione tramite i sostituti d’imposta, rispettivamente il datore di lavoro e il proprio ente previdenziale. Tutela della salute: ticket sanitario, Lea e scontrino parlante La Finanziaria 2008 conferma l’abolizione del ticket sanitario sulle visite di diagnostica: anche nel 2008 i cittadini sono esentati dal pagamento di 10 euro per questo tipo di prestazioni e le visite del medico specialista. Per garantire la salute dei cittadini più deboli, sono stati stanziati 200 milioni di euro a favore del Fondo Nazionale per la autosufficienza, con l’obiettivo di avviare nuovi servizi sanitari, riorganizzare quelli esistenti, riordinare il sistema di decentramento regionale, con una particolare attenzione alle condizioni di accesso ai servizi di anziani e disabili. Il Fondo sanitario nazionale, passa da 97 a 100 miliardi di euro: l’obiettivo è l’ammodernamento degli ospedali, la costruzione di nuove residenze per anziani e una migliore erogazione delle prestazioni assistenziali a tutti i livelli, dai Lea, cioè i livelli essenziali di assistenza, alla medicina di famiglia e specialistica fino all’assistenza domiciliare e alla farmaceutica. Tra le novità della Finanziaria in tema di salute anche l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2008, dello scontrino parlante: quando vanno in farmacia i cittadini possono ottenere detrazioni fiscali sull’acquisto di un medicinale. Basta farsi rilasciare dal farmacista lo scontrino fiscale, che deve indicare il nome e la natura del medicinale, le quantità di confezioni acquistate e il codice fiscale del cliente. Esenzione canone Rai per over75 Gi over 75, senza conviventi, sono esentati dal pagamento del canone Rai. Occorre aver compiuto 75 anni e avere un reddito non superiore a 516 euro netti mensili. Il Fondo per non autosufficienti Gennaio 2008 – In Italia sono 2.615.000 le persone non autosufficienti secondo gli ultimi dati resi disponibili dell’Istat. Si tratta di donne e uomini che riferiscono una totale mancanza di autonomia per almeno una delle funzioni che permettono di condurre una vita quotidiana normale. Perché, se si considerano anche le persone che hanno bisogno di aiuto, anche in parte, per svolgere attività essenziali come alzarsi da un letto o da una sedia, lavarsi o vestirsi il numero sale di molto fino a quasi sette milioni, circa il 13% dell’intera popolazione. Osservando il campione in dettaglio si scopre che gli anziani disabili di età superiore ai 65 anni rappresentano il 19,3%, mentre sale il numero degli over 80: 47,7% suddiviso tra il 38,7% di uomini e 52% di donne. A fronte di questa situazione appare urgente, dunque, che le Istituzioni stabiliscano quali siano i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale, i LIVEAS, già previsti nel 2000 con la legge quadro di riforma dell’assistenza sociale (legge 328/2000) ma ancora da definire. Attraverso i LIVEAS le Istituzioni devono decidere quali siano i sostegni economici e gli aiuti sociali e assistenziali che devono essere assicurati a tutti i cittadini italiani che ne hanno la necessità. In questo modo, analogamente ai Livelli Essenziali di Assistenza sanitari che fissano le prestazioni sanitarie che devono essere incluse nel servizio sanitario nazionale, la qualità e la quantità dei servizi sociali non dipenderà più dalla maggiore o minore efficienza e ricchezza dell’Ente locale: Regione, Comune, Asl. Perché questo sia possibile, però, deve essere istituita una forma di finanziamento autonoma: il Fondo per la non autosufficienza, a carattere nazionale, che permetta di "ripartire annualmente alle Regioni, sulla base dei dati relativi alla popolazione non autosufficiente ivi residente, nonché altri di indicatori demografici e socio economici, le risorse". Tale Fondo "garantirebbe, per le persone non autosufficienti, i livelli essenziali, e non avrebbe una funzione sostitutiva delle prestazioni sanitarie. La Finanziaria 2008, la manovra economica approvata in via definitiva il 21 dicembre 2007, prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro a favore del Fondo per la non autosufficienza con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai malati non autosufficienti, per i quali è necessaria un'assistenza continuativa.